I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili Stampa E-mail
Lunedì 23 Novembre 2009 12:40

L’imposta grava sui fabbricati, sulle aree fabbricabili del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto uso o abitazione; del superficiatario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E’ dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili per i quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.

Anno 2010 - CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’aliquota per questo Comune è determinata per l’anno in corso nella misura del 5 per mille, e del 5 per mille per l’anno precedente

Agli effetti dell’I.C.I le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

VERSAMENTO

Il versamento della prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente, deve essere effettuata entro il 16 giugno 2010
La seconda rata costituisce il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata e deve essere effettuata entro il 20/12/2010
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando gli appositi modelli direttamente al Comune, mediante versamento sul c/c postale n. 47179858 intestato al Comune stesso – imposta I.C.I.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore ad € 2,07
Se gli immobili si trovano in Comuni differenti devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i Comuni; per gli immobili posseduti nello stesso Comune, deve essere fatto un versamento unico.

Regolamento

È disponibile il regolamento in formato doc.

È disponibile il modello dichiarazione ici.

Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Maggio 2010 15:32